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18. febbraio 2014

Protezione delle acque di falda

Si tralascia il principio “chi inquina paga”

Nei boschi e nelle aree di protezione delle acque di falda, i costi annui sostenuti dai silvicoltori per l'attuazione delle prescrizioni dell'Ordinanza sulla protezione delle acque si situano, secondo la stima dell'Istituto di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), tra 150 e 500 CHF a ettaro.

Anche l'UFAM considera che gli accordi volontari siano la strada maestra per consentire alle aziende dell'acqua di partecipare ai costi della silvicoltura; questa opinione è riportata nell'articolo "Prestazioni che costano" pubblicato dall'UFAM nell'ultimo numero della sua rivista "Ambiente". Con esso si ribadisce l'opinione che la silvicoltura abbia diritto ad un indennizzo versato dalle aziende di approvvigionamento dell'acqua.

Sebbene la SSIGA riconosca che i silvicoltori incorrono in costi, essa disconosce il diritto a un indennizzo, per una questione di principio. Infatti, un indennizzo riconosciuto per la protezione delle acque di falda non terrebbe conto della regola del causatore pagatore. Un comportamento conforme alle prescrizioni legali non deve di per sé essere remunerato. Le imprese di trasporto non sono indennizzate poiché i loro autisti rispettano i limiti di velocità, anche se, guidando più veloci, risparmierebbero tempo e denaro. Neppure le ditte, la cui produzione genera emanazioni nocive per l'atmosfera, sono indennizzate per i costi imputabili alla realizzazione di impianti di filtrazione. La tendenza a monetizzare ogni singolo sforzo protezionista relativizza il valore assoluto di beni quali acqua e aria pulite, riducendoli a mera merce di scambio. La SSIGA contrasta questa evoluzione.

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