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14. settembre 2020

Residui di clorotalonil nell’acqua potabile

Adeguata la direttiva per i Cantoni

In determinate regioni della Svizzera, i prodotti di degradazione del clorotalonil riscontrati nell’acqua potabile superano i valori massimi consentiti. È quanto risulta da rilevazioni svolte dai Cantoni. I fornitori d’acqua potabile hanno due anni di tempo per ovviare alla situazione. Hanno quest’obbligo dall’anno scorso. In casi eccezionali i Cantoni possono però concedere ai un termine più lungo. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha emanato una nuova direttiva.

Dalle rilevazioni eseguite dall’USAV nei Cantoni è emerso che circa il 72 per cento degli oltre 1700 prelievi adempie le esigenze legali. Il 27 per cento presenta invece residui superiori al valore massimo consentito. Le misurazioni sono state svolte in luoghi in cui si aveva motivo di presumere problemi, per esempio in territori in cui si pratica l’agricoltura intensiva. Le rilevazioni mostrano che i limiti vengono superati perlopiù in grandi aree come l’Altipiano. Non sono quindi possibili soluzioni rapide e semplici come miscelare acque provenienti da diverse fonti.
Per garantire l’unitarietà dell’esecuzione, nell’agosto del 2019 l’USAV aveva prescritto ai Cantoni, in caso di superamento del valore massimo, di disporre misure affinché l’acqua potabile rispondesse alle esigenze legali entro due anni. L’Ufficio ha ora deciso di adeguare la direttiva per i Cantoni alle nuove conoscenze nel frattempo acquisite. I Cantoni continuano a essere tenuti a disporre che l’acqua potabile risponda alle esigenze legali entro due anni a decorrere dalla contestazione. Tuttavia, se per ragioni finanziarie, politiche, ecologiche o di tempo non fosse possibile attuare le misure entro questa scadenza, il Cantone può concedere un termine più lungo.
I Cantoni devono informare l’USAV sulle misure disposte e provvedere a che i fornitori d’acqua potabile informino regolarmente la popolazione sui risultati delle analisi svolte e sulle misure adottate.
Il superamento del valore massimo dei prodotti di degradazione del clorotalonil non significa ancora un pericolo acuto per la salute. L’osservanza del valore massimo ha piuttosto lo scopo di garantire preventivamente la protezione della salute. Inoltre, la presenza nell’acqua potabile di prodotti di degradazione di sostanze attive con proprietà tossicologiche preoccupanti va limitata in generale.

Dal 1° gennaio 2020 la vendita di prodotti contenenti clorotalonil è vietata. Con questa misura è stato compiuto il passo più importante verso la riduzione dei prodotti di degradazione nell’acqua potabile. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) giudica probabilmente cancerogeno il fungicida clorotalonil. Per questa sostanza attiva e i suoi metaboliti (prodotti di degradazione) la legislazione sulle derrate alimentari prevede nell’acqua potabile un valore massimo di 0,1 μg/l.
 Per maggiori informazioni sulle misure che i Cantoni sono tenuti a disporre, consultare la direttiva.

Commento SSIGA

La nuova direttiva dell’USAV sostituisce quella dell’8 agosto 2019. Chi ha sperato che la nuova direttiva avrebbe offerto alle aziende dell’acqua potabile maggiore chiarezza e supporto nella gestione della problematica del clorotalonil, resterà deluso. Resta valido il limite per cui uno o più metaboliti del clorotalonil non devono superare il valore massimo di 0,1 µg/l in acqua potabile. Se l’autorità di esecuzione constata che le esigenze legali non sono adempiute, solleva una contestazione e ordina misure appropriate.

Le prescrizioni previste nella direttiva precedente (rapida attuazione di misure immediate, ulteriori misure entro due anni) restano valide. D'ora in avanti i Cantoni hanno invece la possibilità di disporre un termine per l’attuazione di ulteriori misure adeguato alla situazione. Come già avviene, le aziende dell'acqua potabile sono invitate a intensificare le analisi nel quadro del controllo autonomo per monitorare la concentrazione dei metaboliti del clorotalonil nell’acqua potabile.

Purtroppo, anche nella nuova direttiva mancano indicazioni sulla rilevanza che il superamento del valore massimo ha per la salute. Inoltre, continua a non essere chiaro cosa si intende per «ulteriori» e «adeguate» nell’esecuzione. Secondo la SSIGA, ciò non comprende investimenti capillari nel trattamento delle acque. Le costose soluzioni end-of-pipe, complesse e che richiedono molta energia, indeboliscono il principio di prevenzione e di causalità e non soddisfano nemmeno la richiesta dei consumatori che desiderano un’acqua potabile il più possibile naturale.

La flessibilità temporale prevista nella direttiva relativamente all’attuazione di ulteriori misure rappresenta tuttavia anche un’opportunità a favore di un’attuazione che sia il più possibile uniforme nei vari Cantoni e un passaggio decisivo per la pianificazione dell’approvvigionamento idrico urgentemente necessaria e orientata nel lungo termine. Oltre all’inquinamento da metaboliti di pesticidi, questa pianificazione deve tenere conto anche di altri aspetti, ad esempio la protezione preventiva delle risorse, l’organizzazione dell’approvvigionamento idrico, la collaborazione regionale o la crescente siccità.

La SSIGA analizzerà in dettaglio la nuova direttiva, illustrerà le conseguenze e, in stretta collaborazione con i Cantoni, assisterà le aziende dell’acqua potabile nell’attuazione pragmatica. Il 2 dicembre 2020, in occasione dello scambio a livello specialistico SSIGA «Metaboliti del clorotalonil nell’acqua potabile», ci sarà la possibilità di confrontarsi con i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e di discutere di soluzioni sostenibili.  

Martin Sager, Direttore SSIGA

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