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03. novembre 2025

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Consiglio federale

Modifiche alla ChemRVV e alla VVEA

Alla fine di ottobre 2025, il Consiglio federale ha approvato ordinanze in materia di prodotti chimici, siti contaminati, controllo dell'inquinamento atmosferico, protezione dei biotopi e rifiuti. Le modifiche all'ordinanza sulla riduzione del rischio chimico riguardano, tra l'altro, i composti alchilici perfluorurati e polifluorurati e le microplastiche. È stata inoltre approvata una versione più precisa dell'ordinanza sui rifiuti.

Tra le ordinanze approvate dal Consiglio federale alla fine di ottobre 2025 vi è l'ordinanza sulla riduzione del rischio chimico (ORRPChim). Secondo il Consiglio federale, l'ordinanza è stata armonizzata con il diritto comunitario vigente e adattata allo stato attuale della tecnica. L'obiettivo è evitare le barriere commerciali e proteggere meglio la salute e l'ambiente. Sono state adottate le disposizioni della legge UE sui composti alchilici perfluorurati e polifluorurati (PFAS) e sulle microplastiche. Ciò include il divieto della sostanza acido perfluoroesanoico. Sono regolamentate le applicazioni in cui questi PFAS possono essere facilmente sostituiti perché non è richiesta la loro gamma completa di funzioni. Ad esempio, in alcuni tessuti, materiali di carta o cartone a contatto con gli alimenti e preparati come cere per sci o cosmetici. È inoltre vietata l'aggiunta di microplastiche a cosmetici e detergenti. In linea con l'UE, sono state introdotte anche norme sul cloruro di polivinile (PVC) contenente piombo e sugli oggetti che rilasciano formaldeide.

Precisione sull'obbligo di recupero del fosforo

Un'altra ordinanza riguarda l'ordinanza sui rifiuti (OPSR). Le modifiche più significative alla OPSR riguardano il recupero proporzionale del fosforo dai fanghi di depurazione per coprire il fabbisogno nazionale. All'articolo 15a, il Consiglio federale stabilisce che almeno 16 chilogrammi di fosforo per tonnellata di fanghi di depurazione, materia secca e fosforo da farine animali e ossa devono essere recuperati completamente per coprire il fabbisogno nazionale. L'articolo 15b OPSR elenca la prova del recupero del fosforo che i fornitori di fanghi di depurazione o di ceneri di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee devono fornire al rispettivo Cantone.

Non da ultimo, l'attuale termine di attuazione previsto dall'articolo 51 OPSR (1° gennaio 2026) sarà sostituito da una nuova scadenza. Entro il 1° gennaio 2028, i Cantoni dovranno presentare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) un progetto (piano di smaltimento dei fanghi di depurazione o pianificazione dei rifiuti) sulle modalità di attuazione del recupero del fosforo.

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