Un residente ha presentato un ricorso contro il provvedimento generale emanato dal proprio consiglio comunale volto a limitare il prelievo idrico, come risulta dalla decisione (decisione BVURA.26.439 del 14.8.2026) dell’Ufficio giuridico del Dipartimento delle costruzioni, dei trasporti e dell’ambiente (BVU). Il comune interessato non è menzionato nella decisione, ma dalle motivazioni risulta che si trova nella valle del Bünz o della Reuss. Il servizio giuridico del BVU ha ora valutato questa restrizione, in una decisione di principio, come legittima e proporzionata. La limitazione sarebbe giustificata dall’autonomia comunale e il Comune avrebbe chiaramente e legittimamente anteposto la garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile, industriale e antincendio agli interessi privati legati al tempo libero.
Secondo il BVU, la regolamentazione dell’approvvigionamento idrico comunale e la valutazione delle condizioni locali rientrano nel margine di valutazione e discrezionale del comune. Le istanze cantonali di ricorso esaminerebbero tale margine di manovra solo con cautela. Inoltre, la legge cantonale sull’utilizzo delle acque autorizza i comuni, in caso di minaccia di carenza idrica, a limitare o vietare senza indennizzo il consumo d’acqua per esigenze secondarie.
Il comune del ricorrente è situato su una collina e non dispone di un proprio accesso alle falde acquifere nel fondovalle, come risulta dalla decisione. A causa del caldo estivo, le proprie sorgenti rischiavano di prosciugarsi. La siccità interessava l’intera regione. Durante la scorsa estate torrida, secondo l’Ufficio cantonale per la protezione delle acque (BVU) dell’Argovia, 17 comuni hanno emanato divieti e altri 68 hanno lanciato appelli al risparmio idrico.
Il ricorrente è proprietario di un terreno con giardino e piscina. A metà giugno, a causa della persistente siccità , il Consiglio comunale ha vietato l’irrigazione dei giardini ornamentali, il riempimento delle piscine e il lavaggio delle auto. Nel ricorso è stata criticata in particolare l’insufficiente motivazione fornita dal Consiglio comunale.
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