Tutti i regolamenti relativi alla valutazione igienica dei materiali a contatto con l'acqua potabile sono stati integrati con le nuove normative UE. Sono disponibili gratuitamente nello shop online della SVGW.
Oltre ai due regolamenti ZW relativi alle materie plastiche termoplastiche e ai metalli:
- ZW102/1A: Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali organici: A) Materie plastiche termoplastiche;
- ZW102/2: Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali metallici inorganici: metalli, leghe metalliche e rivestimenti metallici,
già pubblicati il 1° luglio 2026 (in tedesco), sono stati ora adeguati e pubblicati (in tedesco) anche i seguenti regolamenti della serie ZW102/ff relativi alla valutazione igienica dei materiali a contatto con l’acqua potabile:
- ZW102/1B «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali organici: B) Resine termoindurenti (rivestimenti o simili)»
- ZW102/1C «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali organici: C) Elastomeri»
- ZW102/1D «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali organici: D) Lubrificanti»
- ZW102/1E «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali organici: E) Siliconi»
- ZW102/1F «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali organici: F) Additivi per l’edilizia»
- ZW102/3 «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali legati al cemento»
- ZW102/4A «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali inorganici non metallici: A) Smalto, compresi altri materiali vetrosi»
- ZW102/4B «Materiali a contatto con l’acqua potabile – Valutazione igienica dei materiali inorganici non metallici: B) Ceramica»
In questo modo tutti i regolamenti della serie ZW102/ff sono aggiornati e integrati con i requisiti della direttiva UE sull’acqua potabile per i materiali a contatto con l’acqua potabile. Le disposizioni finora in vigore rimangono invariate. Pertanto, per il periodo transitorio definito dall’UE (dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2032), è possibile scegliere se applicare le disposizioni dell’UE o quelle finora in vigore (specifiche per ogni paese).
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