Le novità introdotte nell’ ordinanza del sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) a partire da agosto 2026 riguardano l’allegato 2, ovvero i requisiti chimici per l’acqua potabile. Oltre all’elenco dei valori massimi per l’acqua potabile, l’allegato 2 della OPPD contiene ora un secondo elenco in cui sono riportati i metaboliti dei pesticidi rilevanti. Per i metaboliti rilevanti si applica lo stesso valore limite delle sostanze madri dei pesticidi, pari a 0,1 µg/l. Questo valore limite si applica ora anche alla melamina, il che pone i servizi di approvvigionamento idrico in Svizzera di fronte a sfide quasi insormontabili.
Con le modifiche apportate alla OPPD, la melamina, un metabolita del biocida cyromazina, è stata ora classificata come rilevante. Per garantire il rispetto del valore limite di 0,1 µg/l, l’USAV ha stabilito un periodo transitorio fino al 31 luglio 2029. Sebbene la melamina sia un prodotto di degradazione del biocida, questa non rappresenta la principale via di immissione nelle acque. La melamina viene utilizzata anche in polimeri, prodotti per rivestimenti, adesivi e sigillanti, prodotti per il trattamento del cuoio, sostanze chimiche da laboratorio, nonché detersivi e prodotti per la pulizia, e da questi può finire nell’ambiente.
La melamina è una sostanza persistente e altamente mobile, che può essere rilevata, in particolare nelle acque superficiali, in concentrazioni superiori al valore massimo previsto dall’ordinanza del sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico. La melamina è difficilmente rimovibile dall’acqua grezza mediante i comuni processi di trattamento a più fasi. Pertanto, non è realistico sviluppare e implementare entro pochi anni un processo di trattamento specifico per la melamina presso gli enti di approvvigionamento idrico.
Il valore limite di 0,1 µg/l per i pesticidi e i loro metaboliti rilevanti è un valore precauzionale e non è giustificato dal punto di vista tossicologico. In Germania, l’Ufficio federale dell’ambiente (UBA) ha fissato per la melamina un valore guida per l’acqua potabile di 700 µg/l sulla base di criteri tossicologici. In Svizzera, i tenori massimi di melamina negli alimenti (ad eccezione dell’acqua potabile) sono disciplinati dall’ordinanza sui contaminanti. Tali valori sono oltre 1000 volte superiori al valore massimo fissato dalla OPPD per l’acqua potabile. Il valore massimo più basso per gli alimenti si applica agli alimenti liquidi per lattanti e agli alimenti di proseguimento ed è pari a 150 µg/l.
L’USAV stabilisce nella sua direttiva 2020/4 «Interpretazione dei superamenti dei valori massimi dei parametri chimici e fisici negli alimenti», stabilisce che un superamento non comporta necessariamente un rischio per la salute. Prima di disporre misure di ampia portata, come un trattamento in più fasi, è quindi necessaria una valutazione approfondita della sostanza da parte dell’USAV. Tale valutazione dovrebbe servire come punto di partenza per l’adozione di misure proporzionate.
Dal punto di vista della SVGW, il valore limite di 0,1 µg/l per la melamina nell’acqua potabile non è né proporzionato né in linea con i valori limite previsti per questa sostanza in altri alimenti e nei paesi confinanti con la Svizzera. Gli enti di approvvigionamento idrico dovrebbero sostenere ingenti investimenti per rispettare un valore limite nell’acqua potabile fissato a un livello precauzionalmente basso, che non trova giustificazione dal punto di vista della tossicologia umana.
Per le sostanze in cui la protezione precauzionale delle risorse idriche potabili ha fallito e i valori massimi nelle captazioni di acqua potabile vengono superati, la SVGW chiede:
La tutela preventiva delle risorse non deve essere trascurata nonostante il trattamento. Per rafforzarla, la SVGW chiede:
La melamina non è un caso isolato, ma rappresenta un esempio di un numero crescente di sostanze persistenti e altamente mobili, che vengono riconosciute come un problema solo gradualmente. Una volta che si è verificata la contaminazione delle risorse idriche potabili, i valori massimi fissati a titolo precauzionale a livelli bassi nell’acqua potabile non sono più sufficienti a proteggerle. La protezione più efficace dell’acqua potabile inizia ben prima del trattamento dell’acqua: le sostanze problematiche devono essere individuate tempestivamente e il loro apporto deve essere impedito con coerenza alla fonte. Le soluzioni «end-of-pipe» – ovvero il trattamento presso l’ente di approvvigionamento idrico – dovrebbero rimanere un’eccezione ed essere utilizzate solo laddove il superamento dei valori massimi lasci presagire un rischio per la salute.
In linea con la direttiva UE sull’acqua potabile 2020/2184, vengono inseriti due nuovi parametri: gli acidi aloacetici (HAA5) e la microcistina-LR. Inoltre, il valore limite per il piombo viene abbassato da 10 µg/l a 5 µg/l, con un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2036. Al posto dei due parametri «cromo» e «cromo (VI)», ora è previsto un unico parametro «cromo», per il quale è definito un valore massimo di 20 µg/l.
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